Associazione
Sportiva Gruppo
Giovanile San Michele
Statuto
Articolo
1 - Costituzione e Sede
E' costituita
una Associazione Sportiva sotto la denominazione "Gruppo
Giovanile San Michele " , che nel proseguo del presente
Statuto è indicata con il termine "Associazione".
La sede
è in Ripalta Cremasca, Frazione San Michele,
Piazza Trieste; essa è retta dal presente statuto
e dalle vigenti norme di legge e materia.
Articolo
2 - Carattere dell'Associazione
L'Associazione
ha carattere volontario senza scopi di lucro, senza
discriminazioni di carattere politico, di religione
e di razza.
I Soci
sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle
relazioni interne con gli altri Soci che con terzi
nonché all'accettazione delle norme del presente
Statuto.
L'Associazione
aderisce alla Federazione Italiana TennisTavolo (FITeT)
ed al Centro Sportivo Italiano (CSI), delle quali
riconosce lo Statuto ed i Regolamenti.
L'Associazione
potrà partecipare come Socio ad altri circoli
e/o associazioni aventi scopi analoghi.
L'Associazione
potrà, previa decisione dell'Assemblea, svolgere
altre attività sportive aderendo alle specifiche
federazioni ufficialmente riconosciute. In tal caso
alla denominazione Gruppo Giovanile San Michele potrà
essere aggiunta una o più parole atte a meglio
identificare la particolare attività.
Articolo
3 - Durata dell'Associazione
La durata
dell'Associazione Gruppo Giovanile San Michele è
illimitata.
Articolo
4 - Scopi dell'Associazione
L'Associazione
ha per oggetto l'esercizio di attività sportive
ed in particolare la formazione, la preparazione e
la gestione di squadre di TennisTavolo nonché
la promozione e lo svolgimento di altre attività
ludico sportive, sportive e ricreative in genere attraverso
la partecipazione e lo svolgimento di campionati e
l'organizzazione di gare e tornei, con le finalità
e l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI,
FITeT del CSI e dei loro diversi Organi, nonché
delle diverse Federazioni come detto al punto 2 ultimo
comma.
L'associazione
potrà svolgere anche attività diverse
da quelle sopra indicate da considerarsi accessorie
a quelle statutarie, in quanto integrative e di sostegno
delle stesse.
Per
il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione
potrà svolgere le seguenti attività:
diffondere
la pratica nei diversi campi sportivi;
dare
ampio sviluppo alle scuole di sport che favoriscano
in special modo l'istruzione dei giovani;
promuovere
manifestazioni ed attività private e pubbliche
sia nell'ambito sociale che fuori sede.
Per il migliore
raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione
potrà, tra l'altro possedere e/o gestire
e/o prendere e dare in locazione palestre ed altri
beni mobili ed immobili; fare contratti e/o accordi
con altre Associazioni e/o terzi in genere.
Articolo
5 - Riconoscimento di Associazione Sportiva
L'Associazione
è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione
del Consiglio Federale della FITeT e la stessa si
obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento
della stessa
.
SOCI
Articolo
6 - Requisiti dei Soci
Possono
essere Soci dell'Associazione cittadini Italiani o
Stranieri residenti nella Comunità Europea
di sentimenti e comportamento democratici.
Potranno
inoltre essere soci Associazioni e Circoli aventi
attività e scopi non in contrasto con quelli
della presente "Associazione". Potranno, infine, essere
soci enti pubblici e privati aventi finalità
sportive nonché scopi sociali ed umanitari.
Le modalità di iscrizione all'Associazione
sono precisate nel successivo Articolo.
L'elenco
dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente
aggiornato dal Segretario in un apposito registro,
sempre disponibile per la consultazione da parte dei
Soci.
Articolo
7 - Ammissione dei Soci
L'ammissione
dei Soci è libera.
L'accettazione
delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è
deliberata dal Consiglio Direttivo.
L'ammissione
all'Associazione è subordinata alle seguenti
condizioni:
presentazione
della domanda;
pagamento
dei contributi associativi;
accettazione
senza riserve del presente statuto.
La
domanda di ammissione presentata da coloro che non
abbiano raggiunto la maggior età, dovrà
essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
Le iscrizioni
decorrono dal primo luglio dell'anno in cui la domanda
è accolta.
L'adesione
all'Associazione è a tempo indeterminato e
non può essere disposta per un periodo temporaneo,
fermo restando, in ogni caso il diritto di recesso.
L'adesione
all'Associazione comporta per l'associato maggiore
di età il diritto di voto nell'Assemblea per
l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e
dei Regolamenti per la nomina degli Organi Direttivi
dell'Associazione.
Articolo
8 - Doveri dei Soci
L'appartenenza
all'Associazione ha carattere libero e volontario
ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni
prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le
competenze statuarie.
Articolo
9 - Perdita della qualifica di Socio
La qualifica
di Socio può venir meno per i seguenti motivi:
per
dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre
mesi prima dello scadere dell'anno sociale;
per
decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei
requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
per
delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per
accertati motivi di incompatibilità; per aver
contravvenuto alle norme ed obblighi del presente
Statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà
entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione
della lista dei soci;
per
ritardato pagamento del contributo per oltre un anno.
Articolo
10 - Organi dell'Assemblea
Gli
Organi dell'Associazione sono:
l'assemblea
generale dei Soci;
il
Consiglio Direttivo;
il
Presidente;
il
Segretario Generale.
Tutte le cariche
associative sono gratuite.
ASSEMBLEA
Articolo 11 - Partecipazione all'Assemblea
L'associazione
ha il suo organo sovrano nell'Assemblea.
Hanno
diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria
che straordinaria tutti gli aderenti all'Associazione.
L'Assemblea
viene convocata in via ordinaria almeno una volta
all'anno entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio
sociale per l'approvazione del bilancio precedente,
per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per
presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.
L'Assemblea
può essere convocata tanto in sede ordinaria
che in seduta straordinaria:
per
decisione del Consiglio Direttivo;
su
richiesta, indirizzata al Presidente di almeno un
terzo dei Soci.
Articolo
12 - Convocazione dell'Assemblea
Le Assemblee
ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso
di almeno 15 giorni, mediante lettera raccomandata
o con altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà
opportuno; in casi di urgenza il termine di preavviso
può essere ridotto a 5 giorni.
Articolo
13 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea
L'Assemblea
in seduta ordinaria è regolarmente costituita
in prima convocazione con la presenza di almeno la
metà più uno dei Soci.
In seconda
convocazione essa è validamente costituita
qualunque sia la presenza dei Soci.
L'Assemblea
in seduta straordinaria è validamente costituita
in prima convocazione con la presenza di almeno due
terzi dei Soci, ed in seconda convocazione qualunque
sia il numero dei Soci presenti.
E' ammesso
l'intervento per delega da conferirsi per iscritto
esclusivamente ad altro Socio, è vietato il
cumulo delle deleghe in numero superiore a due.
L'Assemblea
è presieduta dal Presidente dell'Associazione
o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e,
se fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea.
I verbali
delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario
Generale in carica o, in sua assenza, e per quella
sola assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea
fra i presenti.
Il Presidente
ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno,
di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea
fungendo questi da Segretario.
L'Assemblea
ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione
con la maggioranza minima della metà più
uno dei voti espressi.
In caso
di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata
subito a votare una seconda volta.
L'Assemblea
straordinaria delibera, sia in prima che in seconda
convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi
dei voti espressi.
Le deliberazioni
prese in conformità allo Statuto obbligano
tutti i Soci anche se assenti, dissidenti o astenuti
al voto.
Articolo
14 - Forma di votazione dell'Assemblea
L'Assemblea
vota normalmente per alzata di mano, su decisione
del Presidente e per argomenti di particolare importanza
la votazione può essere effettuata a scrutinio
segreto; il Presidente dell'Assemblea può inoltre
in questo caso scegliere due scrutatori tra i presenti.
Ogni
aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, qualunque
sia la sua quota di adesione.
Articolo
15 - Compiti dell'Assemblea
All'Assemblea
spettano i seguenti compiti:
in seduta
ordinaria
discutere
e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi sulle
relazione del Consiglio Direttivo;
eleggere
i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il
Segretario generale;
fissare,
su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione
ed i contributi associativi, nonché l'eventuale
penale per i ritardati versamenti;
deliberare
sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione
e sull'attività da essa svolta e da svolgere
nei vari settori di sua competenza;
approvare
l'eventuale Regolamento interno predisposto dal Consiglio
Direttivo;
deliberare
su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto
alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
In
seduta straordinaria
deliberare
sullo scioglimento dell'Associazione;
deliberare
sulle proposte di modifica dello Statuto;
deliberare
su ogni altro argomento di carattere straordinario
sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Consiglio
Direttivo
Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio
Direttivo è responsabile verso l'Assemblea
dei Soci della gestione sportiva dell'Associazione
ed ha il compito di:
deliberare
sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione
per l'attuazione delle sue finalità e secondo
le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative
del caso;
predisporre
bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea
secondo le proposte della Presidenza;
deliberare
su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario
che ecceda l'ordinaria amministrazione;
dare
parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame
dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio
Direttivo;
procedere
all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli
elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti
di ammissione di ciascun Socio prendendo gli opportuni
provvedimenti in caso contrario;
in
caso di necessità, verificare la permanenza
dei requisiti suddetti;
deliberare
l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi
Soci;
deliberare
sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad
Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano
l'attività dell'Associazione stessa, designandone
i rappresentanti da scegliere tra i Soci;
nominare
il Vice Presidente;
redigere
l'eventuale Regolamento Interno;
nominare
il Segretario - Tesoriere
coordinare,
con l'aiuto di altri Soci e Volontari, l'organizzazione
di manifestazioni ed attività accessorie od
occasionali.
Il
Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni
può avvalersi della collaborazione di commissioni
consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso,
composte da Soci e non Soci.
Il Consiglio
Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata
di mano, in base al numero dei presenti; in caso di
parità di voti prevale il voto del presidente.
Articolo
17 - Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio
Direttivo è formato da 5 a 15 membri nominati
dall'Assemblea ordinaria.
Tutto
il Consiglio Direttivo deve essere composto da Soci.
Il Consiglio
Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino
all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle
cariche sociali.
Al termine
del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.
Negli
intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di
dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento
di uno o più dei suoi membri, purché
meno della metà, il Consiglio Direttivo ha
la facoltà di procedere - per cooptazione -
alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite
statutario.
I Membri
del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche
sociali in altre Società o Associazioni sportive
nell'ambito della medesima disciplina.
I Membri
del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione
in dipendenza della loro carica salvo il rimborso
delle spese effettivamente sostenute.
I Membri
del Consiglio Direttivo decadranno qualora non saranno
presenti per tre riunioni consecutive, salvo giustificazione
approvata dal Consiglio.
Articolo
18 - Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio
Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione
possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni
qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando
lo richiedono tre componenti.
Alle
riunioni partecipano il Segretario - Tesoriere. In
assenza del Segretario le relative funzioni saranno
svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente.
Le riunioni
del Consiglio Direttivo devono essere convocate mediante
avviso telefonico o scritto, almeno quattro giorni
prima.
Le riunioni
del Consiglio sono valide con la presenza di almeno
la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute
dal Presidente, in sua assenza, da un Consigliere
designato dai presenti.
Le sedute
e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare
da processo verbale sottoscritto dal Presidente e
dal Segretario.
I Consiglieri
ed i Segretari sono tenuti a mantenere la massima
segretezza sulle decisioni consiliari.
Soltanto
il Consiglio, con specifica delibera ha la facoltà
di rendere note quelle deliberazioni per le quali
sia opportuno e conveniente dare pubblicità.
Presidente
Articolo
19 - Compiti del Presidente
Il Presidente
dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli
effetti di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente
ha la responsabilità generale della conduzione
e del buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente
spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione
sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.
Il Presidente
sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni
dell'Assemblea del Consiglio Direttivo.
Il Presidente
può delegare ad uno o più Consiglieri,
parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
In caso
il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio
delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito
dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione.
Il solo
intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi
prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.
Articolo
20 - Elezioni del Presidente
Il Presidente
è eletto dall'assemblea dei Soci e dura in
carica un triennio e comunque fino all'Assemblea ordinaria
che procede al rinnovo delle cariche sociali.
In casi
di dimissione o di impedimento grave, tale giudicato
dal Consiglio Direttivo il Consiglio stesso provvede
a sostituire il Presidente.
Segretario
Generale e Uffici Segreteria Articolo
21 - Segretario Generale dell'Associazione
Il Segretario
generale dell'Associazione è nominato dall'Assemblea
dei Soci per un triennio tra i Soci dell'Associazione.
Il Segretario
dirige gli Uffici dell'Associazione; cura il disbrigo
degli affari ordinari; svolge ogni altro compito a
lui demandato dalla Presidenza o dal Consiglio Direttivo
dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei
suoi compiti.
Partecipa
alle sedute del Consiglio Direttivo ed alle riunioni
dell'Assemblea.
Allo
stesso è demandato il compito di tesoreria,
nonché la predisposizione del bilancio consuntivo
e preventivo, qualora tali compiti non siano attribuiti
dal Consiglio Direttivo al Segretario - tesoriere
in caso di sua nomina
.
Finanze e Patrimonio
Articolo
22 - Patrimonio dell'Associazione
Il patrimonio
dell'Associazione è costituito da beni mobili
ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi
titolo.
Il patrimonio
ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare
l'esercizio dell'attività sociale.
Articolo
23 - Entrate dell'Associazione
Le entrate
dell'Associazione sono costituite:
dalla
quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione
dell'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea
ordinaria;
dai
contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente
dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio
Direttivo;
da
eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea
in relazione a particolari iniziative che richiedono
disponibilità eccedenti quelle del bilancio
ordinario;
da
versamenti volontari degli associati;
da
contributi del CONI, dalla FITeT, da altre Federazioni
Sportive, da Pubbliche Amministrazioni, Enti locali,
Istituti di Credito e da altri Enti in genere;
da
introiti di manifestazioni sportive o ricreative e
da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
da
azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita
dalle Leggi. I contributi ordinari devono essere pagati
in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno.
Articolo
24 - Destinazione del Patrimonio Sociale
All'Associazione
è vietato distribuire anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione
stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte per legge.
L'Associazione
ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo
25 - Durata del periodo di contribuzione
I contributi
ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso
qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione
da parte die nuovi Soci. Il Socio dimissionario o
che comunque cessa di far parte dell'Associazione
è tenuto al pagamento del contributo sociale
per tutto l'anno sociale in corso.
Articolo
26 - Diritti dei Soci al patrimonio sociale
L'adesione
all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento
o di esborso ulteriore rispetto al versamento originario
all'atto dell'ammissione e al versamento della quota
annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli
aderenti all'Associazione di effettuare versamenti
ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
I versamenti
al Patrimonio sociale possono essere di qualsiasi
entità, fatti salvi i versamenti minimi come
sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione
annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti
non sono quindi rivalutabili né ripetibili
in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione
né in caso di morte, di estinzione, di recesso
o di esclusione dall'Associazione, può pertanto
farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato
all'Associazione a titolo di versamento al Patrimonio
sociale.
Il Versamento
non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente,
non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili
a terzi, né per successione a titolo particolare
né per successione a titolo universale, né
tra atto tra vivi né a causa di morte.
Norme
finali e generali
Articolo 27 - Esercizi sociali.
L'esercizio
sociale inizia il primo luglio di ogni anno e termina
il trenta giugno dell'anno successivo; per ogni esercizio
è predisposto un bilancio preventivo e consuntivo.
Entro
il trenta settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo
è convocato per la predisposizione del Bilancio
Consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio
Preventivo del successivo esercizio, da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea.
I Bilanci
debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione
nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata
per la loro approvazione.
L'amministrazione
dell'Associazione è affidata al Segretario
generale secondo le direttive del Presidente del Consiglio
Direttivo, mentre la tenuta della contabilità
è affidata al Segretario - tesoriere, oppure
al Segretario generale in caso di mancata nomina del
Segretario - tesoriere.
Articolo
28 - Scioglimento e liquidazione
In caso
di scioglimento per qualsiasi causa l'Assemblea designerà
uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il netto
risultante dalla liquidazione sarà devoluto
ad altra Associazione con finalità analoghe
o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo
di controllo di cui all'Articolo 3, comma 109, Legge
23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
Articolo
29 - Clausola compromissoria.
Qualunque
controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione
o interpretazione del presente statuto e che possa
formare oggetto di compromesso, sarà rimessa
al giudizio di un arbitro amichevole compositore che
giudicherà secondo equità e senza formalità
di rito, dando luogo ad un arbitrato irrituale.
L'arbitro
sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti;
in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà
il Presidente del Tribunale competente per la sede
dell'Associazione.
Articolo
30 - Rinvio
Per
tutto quanto non previsto dal presente Statuto si
fa rinvio alle norme in materia del Codice Civile
e delle leggi speciali.
Registrato
presso l'Ufficio del registro di Crema il 18 dicembre
1998 al n° 06652 Serie 3°.
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